Soppresso. | ||||||||||||
1. Dopo l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente: | ||||||||||||
«Art. 9-bis. - (Straniero detenuto). - 1. Lo straniero detenuto, fuori dai termini previsti dal presente capo, può, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente testo unico, fare richiesta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno anche all'istituto penitenziario». | ||||||||||||
2. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | ||||||||||||
«9-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, l'espulsione non può mai essere disposta quale pena accessoria alla condanna». | ||||||||||||
3. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente: | ||||||||||||
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita al termine dell'espiazione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca
Pag. 10 del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo.
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| 2. Il giudice adito, fuori dai casi precedenti, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
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| 3. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 2».
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| 4. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
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| «d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».
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